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Sent. C. Cass. 16/05/2011, n. 10720

1248618 1248618
1. Responsabilità civile - Danni da cose in custodia - Responsabilità del custode ex art. 2051 Cod. civ. - Esclusione - Solo per caso fortuito
1. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051, Cod. civ. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. (In particolare una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l’ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l’evento dannoso si è ugualmente determinato).

1. Conf. Cass. 9 marzo 2010 n. 5658 R
(Cod. civ. art. 2051)

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