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Sent. C. Cass. pen. 19/04/2011, n. 15605

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Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Anche con esecuzione di opere autorizzate.

Il bene giuridico protetto dall’art. 30 del T.U., D.P.R. 2001/380 è non solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè del Comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito. Può dirsi, quindi, che in generale il reato di lottizzazione abusiva si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate.

1. Conf. Cass. pen. III 26 giugno 2009 n. 26586; C. Stato IV 6 ottobre 2003 n. 5849 R .


(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30) R

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