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Sent. C. Stato 07/04/2011, n. 2159

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Pertinenza urbanistica - Nozione - Diversa da pertinenza civilistica
1. In materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridico-funzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente.

1. Conf. Cass. pen. III 8 settembre 2010 n. 32939 R ; C. Stato IV 17 maggio 2010 n. 3127 R ; IV 15 settembre 2009 n. 5509 R ; IV 23 luglio 2009 n. 4636; [R=WCS23L094636] IV 7 luglio 2009 n. 3379. [R=WCS7L093379]

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