Sent. C. Cass. pen. 30/03/2011, n. 13125 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 30/03/2011, n. 13125

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Pertinenza - Di manufatto rispetto ad azienda agricola - Vincolo pertinenziale
1. Non è possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola in quanto questa esula dal concetto di «cosa» nell’accezione di cui all’art. 817 Cod. civ. non mancando di osservare che in ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici. Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo urbanistico, che è quello che viene in rilievo in questa sede - alla qualità soggettiva del conduttore del fondo, indicato come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche. Nemmeno può trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere.

1. Conf. Cass. pen. III 4 marzo 1999 n. 6925; R III 19 agosto 1993 n. 1795; R III 6 febbraio 1990 n. 4286.

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