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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione e definizioni - Nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento - Trasferimento di uno studio notarile - Cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività notarile - Nomina di un altro notaio in sostituzione, a titolo temporaneo, del notaio che ha cessato l'esercizio - Esercizio dell'attività in questione nello stesso luogo e con le stesse attrezzature di quest'ultimo notaio.1) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti deve essere interpretato nel senso che uno studio notarile rientra nella nozione di «impresa» o di «stabilimento» suscettibile di essere oggetto di un «trasferimento», ai sensi di tale direttiva, a condizione che, da un lato, il notaio incaricato di tale studio notarile offra servizi su un determinato mercato in cambio di una remunerazione e assuma i rischi finanziari connessi all'esercizio della sua attività, in modo da esercitare un'attività economica ai sensi di tale direttiva, e, dall’altro, che lo studio notarile costituisca un insieme organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica avente un proprio obiettivo e sufficientemente strutturata e autonoma. 2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "trasferimento di stabilimento", ai sensi di tale disposizione, comprende una situazione in cui la cessazione definitiva dell'attività di un notaio, al raggiungimento del limite di età previsto per l'esercizio di tale attività, è seguita dalla nomina di un altro notaio, intervenuta a seguito di una procedura volta a sostituire temporaneamente il primo notaio, quando il secondo notaio riprende la suddetta attività nello stesso luogo e con gli stesi strumenti del primo notaio, a condizione che sia mantenuta l'identità dell'ufficio notarile interessato. |
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