Sent. C. Giustizia UE 17/10/2024, n. C-461/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 17/10/2024, n. C-461/23

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 3 - Atti per i quali è richiesta una valutazione - Atto nazionale che designa un sito come zona speciale di conservazione - Elenco delle attività umane che, salvo eccezioni, sono vietate su tale sito.

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che un atto, con il quale lo Stato membro interessato designa un sito come zona speciale di conservazione, ai sensi della direttiva 92/43, e che elenca le attività umane vietate su tale sito, fatte salve le eccezioni parimenti previste da tale atto, non rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi della direttiva 2001/42, per i quali è obbligatoria una valutazione ambientale.

Dalla redazione