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Sent. C. Cass. civ. 30/06/2014, n. 14822

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Edilizia e immobili - Condominio - Parti comuni - Distanze delle tubazioni dai confini - Osservanza - Accertamento - Fattispecie.

Le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 c.c., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali. (Nel caso di specie, è stata ritenuta giustificata la collocazione sul muro perimetrale delle tubazioni a distanza inferiore a quella legale sulla base del necessario contemperamento degli opposti interessi).

Dalla redazione