L. 28/04/2014, n. 67 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 28/04/2014, n. 67

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- L. 11/08/2014, n. 118
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Capo I - Deleghe al Governo
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Art. 1 - Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'

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Art. 2 - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

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Capo II - Sospensione del procedimento con messa alla prova
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Art. 3 - Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

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Art. 4 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

 «Titolo V-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri

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Art. 5 - Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Capo X-bis - Disposizioni in materia di messa alla prova

Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà d

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Art. 6 - Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale,

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Art. 7 - Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia

N3

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo e del decreto legislativo attu

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1207396 9262585
Art. 8 - Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di

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Capo III - Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
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Art. 9 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevu

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Art. 10 - Disposizioni in materia di dibattimento

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udie

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Art. 11 - Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 �

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Art. 12 - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

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Art. 13 - Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data

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Art. 14 - Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

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1207396 9262593
Art. 15 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al

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1207396 9262594
Art. 15-bis. - Norme transitorie

N1

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Capo IV - Disposizioni comuni
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Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio

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