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Sent. C. Cass. civ. 09/05/2011, n. 10153

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Edilizia e immobili - Condominio - Approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea - Riconoscimento di debito - Sussistenza - Limiti - Disavanzo tra entrate e uscite - Prova del versamento della differenza da parte dell'amministratore con denaro proprio - Configurabilità - Esclusione.

La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione a

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