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D. Leg.vo 18/04/2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 09/10/2020
- L. 03/05/2019, n. 37
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 26/01/2018
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 04/11/2016
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 22/12/2015
- L. 29/07/2015, n. 115
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 27/09/2013
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 25/02/2013
- D. Leg.vo 16/01/2013, n. 2
- L. 24/12/2012, n. 228

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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - le

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Art. 1 - Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli

1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le parole: «50 km/h», ovunque ric

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Art. 2 - Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

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Art. 3 - Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli

N2

1. L'articolo 116 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al “modello UE”N3, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

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Art. 4 - Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di limitazioni nella guida

1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 5 - Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «il certifica

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Art. 6 - Introduzione dell'articolo 118-bis in materia di residenza per il rilascio della patente di guida

1. Dopo l'articolo 118 del Codice della strada è inserito il seguente:

«Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). - 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una

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Art. 7 - Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

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Art. 8 - Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada

1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 9 - Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneità

1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione

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Art. 10 - Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia autoscuole

1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS

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Art. 11 - Modifiche all'articolo 124 del codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici

N7

1. L'articolo 124 del codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

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Art. 12 - Modifiche all'articolo 125 del codice della strada, in materia di validità della patente di guida

1. L'articolo 125 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida). - 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

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Art. 13 - Modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, in materia di durata di validità della patente di guida

1. L'articolo 126 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo “anno”

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Art. 14 - Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida

1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater “sono inseriti i seguenti”N3:

&la

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Art. 15 - Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

1. L'articolo 135 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo) - 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

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Art. 16 - Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea

1. L'articolo 136 del Codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato n

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Art. 17 - Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Dopo l'articolo 136 del Codice della strada sono inseriti i seguenti:

«Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

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Art. 18 - Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: «o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori» sono soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite dalla seguente: «stessa».

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Art. 19 - Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada in materia di applicazione della sospensione della patente per i neopatentati

1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada, le parole: «di categoria A» sono sostituite dalle s

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Art. 20 - Modifiche all'articolo 219 in materia di revoca della patente di guida

1. All'articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada, il secondo periodo è soppresso.

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Art. 21 - Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

1. L'articolo 219-bis del Codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). - 1.

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Art. 22 - Disposizioni in materia del modello di patente

1. Il modello di “patente di guida”N3, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è conforme al modello “UE”N3 di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un r

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Art. 23 - Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti

1. Ai fini del conseguimento dell'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una differenziazione d

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Art. 24 - Adeguamento al progresso scientifico

1. Salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto,

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Art. 25 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII.

2. A decorrere dalla data di applicazione

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Art. 26 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è abrogato il decreto del M

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Art. 27 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

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Art. 28 - Disposizioni di attuazione

N10

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Allegato I - Disposizioni relative al modello UE di patente di guida

N11

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:

- schede insensibili ai raggi UV;

- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

- incisione al laser;

- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:

- inchiostri a variazione cromatica,

- inchiostro termocromatico,

- ologrammi su misura,

- immagini variabili incise al laser,

- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

- stampa iridescente,

- filigrana digitale sullo sfondo,

- pigmenti infrarossi o fosforescenti,

- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.

3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;

b) la dicitura «Repubblica italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto.

Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue;

c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome/i del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4)

a) data di rilascio della patente;

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Allegato II - (previsto dall'art. 23, comma 1)

N12

I. Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida

La verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti prove di controllo:

- una prova teorica, e quindi

- una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito;

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

2.1.2. il conducente:

- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3. Strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

- guida sicura nelle gallerie stradali;

2.1.4. gli altri utenti della strada:

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

4.1.9. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

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Allegato III (previsto dall'articolo 23) - Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore

N13

L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.

Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti patologie:

- vista,

- affezioni cardiovascolari,

- diabete mellito,

- epilessia,

- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,

- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali,

- turbe psichiche,

- malattie neurologiche,

si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.

Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.

- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.


A. REQUISITI VISIVI

A.1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.

A.3. Gruppo 1

A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un'idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.

A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso.

Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvale

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Allegato IV (previsto dall'art. 23) - Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida

N14

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

- teoria del comportamento al volante;

- guida previdente e prevenzione degli incidenti;

- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

- requisiti dell'esame di guida;

- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;

- teoria e tecniche di valutazione;

- guida prudente.

1.4. Capacità di valutazione:

- capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;

- l'uniformità e la coerenza della valutazione;

- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;

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Allegato V (previsto dall'art. 23) - Requisiti minimi per la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo periodo, del codice della strada

Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4

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Allegato VI (previsto dall'art. 23) - Requisiti minimi per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo)

La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di categoria A1 o A2, è in ogni caso idonea al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di patente di guida di cat

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Allegato VII (previsto dall'art. 25) - Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto


Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)

AM

A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)

AM - A1 - A2 - A

A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1985)

AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicili sul territorio nazionale

A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988)

AM - A1

A (rilasciata dal 26 aprile 1988)

AM - A1 - A2 - A

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