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Sent. C. Cass. civ. 14/01/2019, n. 620

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Edilizia e immobili - Condominio minimo - Spese anticipate da uno dei condomini - Rimborso - Urgenza dei lavori - Necessità.

Anche per il caso del condominio c.d. minimo, il condomino che, intraprendendo a proprie spese dei lavori di manutenzione e riparazione delle parti comuni, voglia chiedere il rimborso all'altro condomino ai sensi dell'art.1110 c.c., deve dimostrare che i lavori intrapresi presentino i requisiti dell'urgenza ai sensi dell'art. 1134 c.c.. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., va considerata "urgente" non solo la spesa che sia giustificata dall'esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere; nulla è invece dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).

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