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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’articolo 1; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante deleg |
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Art. 1. - Modifiche al codice penale1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2. - Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»; b) all’articolo 129-bis: 1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»; 5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6.»; c) all’articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7»; d) all’articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»; e) all’articolo 157-ter: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4,»; |
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Art. 3. - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» |
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Art. 4. - Omissis
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Art. 5. - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 6891. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificaz |
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Art. 6. - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 |
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Art. 7. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate l |
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Art. 8. - Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 |
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Art. 9. - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità1. Per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, co |
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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria1. Le amministrazioni interessate, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri |
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