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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 08/03/2024, n. 14/E
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QuesitoL'Associazione istante (di seguito Associazione o Istante) chiede chiarimenti in merito alla detrazione di cui all'articolo 16, comma 1septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ''sismabonus acquisti''), spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell' |
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Soluzione interpretativa prospettataL'Istante ritiene che sia possibile fruire della detrazione e, in particolare, che non sia necessario a tal fine, il completamento dei lavori di finitu |
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Parere dell'Agenzia delle EntrateIl comma 1septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, prevede che, qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta (...) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare». La detrazione (c.d. ''sismabonus acquisti'') si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Come affermato in numerosi documenti di prassi (cfr., tra le altre, circolare 26 giugno 2023, n. 17/E), la norma in commento, inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. ''sismabonus'' (commi da 1bis a 1sexies.1 del medesimo articolo 16), si riferisce espressamente, attraverso il richiamo agli interventi di cui al comma 1quater, ai lavori relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinanti il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che p |
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