FAST FIND : GP21273

Sent. C. Giustizia UE 18/01/2024, n. C-303/22

11315881 11315881
Rinvio pregiudiziale - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Accesso alle procedure di ricorso - Articolo 2, paragrafo 3, e articolo 2 bis, paragrafo 2 - Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso avente effetto sospensivo - Organo di ricorso di primo grado - Ricorso vertente sulla decisione di aggiudicazione di un appalto - Articolo 2, paragrafo 9 - Organo responsabile delle procedure di ricorso che non è un organo giudiziario - Conclusione di un contratto di appalto pubblico prima della presentazione di un ricorso giurisdizionale contro una decisione di detto organo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva.

L’articolo 2, paragrafo, 3 e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che vieta all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla data in cui l’organo di primo grado, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, si pronunci sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto, senza che sia rilevante, al riguardo, la questione se tale organo di ricorso sia o meno di natura giurisdizionale.

Dalla redazione