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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Grazia e Giust. 18/11/1971
D. Min. Grazia e Giust. 18/11/1971
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- D. Min. Grazia e Giustizia 15/05/1986
- D. Min. Grazia e Giustizia 07/11/1991, n. 456
- D. Min. Grazia e Giustizia 30/07/1996, n. 519
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[Premessa]Il Guardasigilli Ministro per la |
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Ordine Nazionale dei geologi - Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi |
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Art. 1Il presente tariffario ha carattere nazionale e determina gli onorari minimi, le indennità ed |
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Art. 2Gli onorari spettanti ai professionisti per le loro prestazioni vengono distinti nei seguenti quattro |
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Art. 3Gli onorari dovuti ad uno specialista o a laboratori specializzati ai quali si è rivolto il ge |
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Art. 4Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a |
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Art. 5Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi, sotto |
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Art. 6Il geologo ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile |
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Art. 7In caso di recesso dall'incarico, si fa riferimento alle norme previste dalla legge ordinaria. |
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Art. 8La parcella o specifica professionale, salvo casi particolari, deve contenere: a) nome e cognome del professi |
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Art. 9Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica, e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti pe |
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Art. 10L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione degli onorari professionali ai geologi sono s |
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Art. 11La vidimazione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti, quanto dai committenti. Durante ciascuna seduta del Consiglio verranno prese in esame le richieste giunte alla sede dell'Ordine almeno sette giorni pr |
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Art. 12Gli onorari sono computabili a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè: |
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Art. 13Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora. |
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Art. 14Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacazione, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: |
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Art. 15Sono normalmente compensate a quantità: |
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Art. 16I rilevamenti geologici di superficie vengono valutati a quantità, applicando sulla base delle tabelle di valutazione parziale allegate (Tabb. I e II), la seguente formula: O = S X P dove: O = onorario espresso in euro; S = funzione della scala del rilevamento e dell'area da rilevare viene calcolata mediante la tabella I. P = funzione dei seguenti parametri: A - finalità del rilevamento; B - fattori morfologici; C - difficoltà ecologiche viene calcolata mediante la tabella II. In ogni caso "S" deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzione di continuità o, in altri termini, non può essere sommatoria di diverse unità areali di rilevamento. TABELLA I "S" si ottiene sommando a un diritto fisso, che è indipendente dalla super |
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Art. 17Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento d |
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Art. 18Sono normalmente compensati a percentuale gli studi e le indagini geognostiche riguardanti: a) costruzion |
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Art. 19Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell' |
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Art. 20Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma |
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Art. 21Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI |
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Art. 22Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella III. A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di € 129,11 il compenso è valutato a discrezione. In difetto di una stima del valore dell'opera, anziché la tariffa a percentuale si applicheranno le altre tariffe di cui all'art. 2, adottando il criterio per analogia. TABELLA III - ONORARI A PERCENTUALE SUL CONSUNTIVO LORDO DELL'OPERA |
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Art. 23Gli onorari sono dovuti integralmente quando l'opera viene eseguita dal geologo in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che, nell'adempimento dell'intero incarico, non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate più avanti, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superi il valore di 0,20 della tabella IV. Sono esclusi dall'obbligo del geologo, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del geologo, sotto diretto controllo di quest'ultimo. Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione dei lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del geologo un impegno personale maggiore del normale. |
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Art. 24Quando le prestazioni del geologo non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad |
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Art. 25Nel caso di sospensione dell'incarico il compenso si valuta applicando le corrispondenti percentuali |
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Art. 26Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni: a) studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico; |
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Art. 27Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parer |
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Art. 28Gli onorari a discrezione e preconcordati saranno determinati tenendo conto dell'importanza dell'inca |
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Art. 29Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte. L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi A e B con stesura di grafici e schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione. TABELLA V
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Art. 30Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave |
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Art. 31Le prospezioni geologico-minerarie di una regione, di un permesso di ricerca o di una concessione min |
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Art. 32I rilievi di lavoro in sottosuolo a fine geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala mineraria (da 1:200 a 1:100) e relativa descrizione vengono retribuiti a vacazione sino ad un massimo di 500 m di gallerie, sottolivelli, traverse e fornelli; oltre i 500 m vengono retribuiti a quantità secondo la seguente tabella: |
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Art. 33Per studio e cubaggio di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva: oltre agli onorari di cui agli articoli 31 e 32 viene riconosciuto un compenso per metro cubo di materiale in vista in base alla seguente tabella: |
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Art. 34La programmazione dei lavori di ricerca mineraria viene normalmente compensata a discrezione; l'assis |
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Art. 35Stima di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografiche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 31 e 32 viene liquidato un onorario a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di € 2,58: TABELLA VIII |
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Art. 36Gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazioni di sorgenti, ricerche d'acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, studi e rice |
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Art. 37Le tariffe relative alla preparazione delle carte di base ottenute direttamente dall'interpretazione |
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Art. 38Le carte di base comprendono i seguenti quattro tipi fondamentali: |
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Art. 39Le tariffe più avanti indicate si intendono relative al solo studio delle fotografie: il tempo |
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Art. 40Le tariffe relative alle carte di base di cui all'art. 38, sono in funzione di tre parametri: la scala delle fotografie aeree, la scala delle carte prodotte e l'estensione dell'area studiata. Le tariffe per unità di superficie sono quindi definite per otto categorie di studi fotogeologici, opportunamente scelte, tenendo conto della variabilità dei suddetti parametri. Le tariffe si riferiscono alla preparazione di una sola delle carte di base. Quando sulla stessa area si preparano più carte, si applica un fattore di riduzione. CATEGORIA A Carte di base alla scala 1:500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:5.000
Fattore di riduzione per più carte Fr = 0,9 CATEGORIA B Carte di base a scala compresa tra 1:500 e 1:2.500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000
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Art. 41Tutte le prestazioni professionali inerenti alla ricerca degli idrocarburi e delle forse endogene vengono normalmente |
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