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Sent. C. Cass. civ. 01/08/2000, n. 10034

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Edilizia e immobili - Locazione - Successione del contratto - Art. 6, L. 392/1978 - Condizioni - Convivenza - Sussistenza al momento del decesso del dante causa - Necessità - Successivo abbandono da parte del successore dell'immobile oggetto di locazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

A norma dell'art. 6 della L. 27/07/1978, n. 392, in caso di morte del conduttore succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, nonché il convivente "more uxorio". L'abituale convivenza con il conduttore defunto va accertata alla data del decesso di costui, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione nel contratto siano o meno rimasti nell'alloggio locato dopo la morte del dante causa, giacché la successione "mortis causa" nel contratto di locazione è fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all'atto stesso della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi.

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