D.L. 05/07/2023, n. 88 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 05/07/2023, n. 88

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.
In vigore dal 06/07/2023.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli art

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Capo I - PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° magg

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Art. 2. - Commissario straordinario alla ricostruzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell’incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni disciplinate dal presente decreto. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione del Commissario.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell’emergenza ai sensi del decreto legi

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Art. 3. - Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all’articolo 1. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Pre

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Art. 4. - Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l’anno 2023, in 300 milioni di euro per l’anno 2024 e in 200 milioni di euro per l’anno 2025.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l’importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l’importo di 108.496.989 euro.

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Capo II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE
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Sezione I - RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI
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Art. 5. - Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 8 entro due mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzio

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Art. 6. - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

1. L’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall’autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all’articolo 1;

c) il progetto degli inter

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Sezione II - RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI
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Art. 7. - Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell’IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all’articolo 1 e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 ed in particolare:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;

c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:

a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1, comprensivo degli interventi

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Art. 8. - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all’articolo 7, i soggetti attuatori sono:

a) le Regioni;

b) il Ministero della cultura;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l’Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’artico

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Capo III - MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE
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Art. 9. - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso

1. Il Commissario straordinario, acquisita l’intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto del presente decreto, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

3. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi cala

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Capo IV - RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 10. - Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023

1. Nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 ma

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Art. 11. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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ALLEGATO 1 (Articolo 4, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

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