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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Parità di retribuzione tra uomini e donne, tutela e motivi di esclusione dalle gare pubbliche
FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE - La Direttiva 10/05/2023, n. 970 stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne (“principio della parità di retribuzione”), in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei mezzi di tutela dei diritti dei lavoratori.
La Direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro.
TRASPARENZA RETRIBUTIVA - La Direttiva prevede disposizioni in ordine agli obblighi di informazione e comunicazione cui sono tenuti i datori di lavoro al momento dell’assunzione e durante i rapporti di lavoro, finalizzate alla trasparenza riguardo:
- ai livelli retributivi applicati;
- ai criteri di determinazione delle retribuzioni;
- ai criteri per la progressione economica;
- al divario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile.
La Direttiva prevede il diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti di ricevere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per genere, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Inoltre, vieta le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.
TUTELA DEI DIRITTI - Gli Stati membri devono mettere a disposizione dei lavoratori adeguati mezzi di tutela per garantire il diritto alla parità di retribuzione, garantendo la possibilità di ottenere un risarcimento del danno o la piena riparazione qualora il lavoratore abbia subito un danno a seguito di una violazione di un obbligo o di un diritto connesso al principio di parità di retribuzione.
ELEMENTI COMPROVANTI LO STESSO LAVORO O IL LAVORO DI PARI VALORE - Vengono inoltre forniti i criteri per la valutazione volta a stabilire se i lavoratori si trovino in una situazione analoga e per orientare i datori di lavoro nella valutazione di ciò che costituisce lavoro di pari valore.
Tali criteri includono le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici. Sono applicati in modo oggettivo e neutro dal punto di vista del genere, escludendo qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso.
APPALTI PUBBLICI - Secondo il Parlamento europeo (considerando 57), gli obblighi dei datori di lavoro derivanti dalla nuova Direttiva rientrano tra quelli applicabili in materia di rispetto del diritto ambientale, sociale e del lavoro, che gli Stati membri devono garantire a norma della Direttiva 2014/23/UE, della Direttiva 2014/24/UE e della Direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di appalto pubblico.
In particolare, l’art. 24 della Direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che, nell'esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli operatori economici rispettino i loro obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Inoltre è previsto che, a determinate condizioni, le autorità contraenti possano escludere (o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere) dalla partecipazione a una procedura di appalto pubblico qualsiasi operatore economico se sono in grado di dimostrare con qualsiasi mezzo adeguato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza retributiva o un divario retributivo superiore al 5%, non motivato dal datore di lavoro sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, in una qualsiasi categoria di lavoratori.
RECEPIMENTO - La Direttiva entra in vigore il 06/06/2023 e deve essere recepita entro il 07/06/2026.
Per ulteriori approfondimenti e dettagli si rinvia al testo della Direttiva.
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