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Sent. C. Giustizia UE 23/03/2023, n. C-653/21

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Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione - Direttiva 2006/42/CE - Direttiva 2014/35/UE - Direttiva 2014/68/UE - «Marcatura CE» - Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive - Presupposti - Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico.

L’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi, sebbene rechino la marcatura CE.

Dalla redazione