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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 30/09/2013, n. 112
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 30/09/2013, n. 112
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[Premessa]IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 R convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 R. Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”; Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 R; Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito nella Leg |
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART.3 COMMA 10 DELLA LEGGE 122/2012 DI CONVERSIONE DEL D.L.74/2012 COME MODIFICATO DALL'ART. 6-QUATER DELLA LEGGE 71/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. 43/2013 |
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1. Inquadramento del presente documentoLa Legge 122/2012, di conversione del D.L. 74/2012, individua, per gli edifici in cui si svolgono attività produttive, obblighi differenziati per quanto concerne la valutazione della sicurezza strutturale. Infatti, a fronte di un generale obbligo di procedere a tale valutazione, e ad eventuali interventi di miglioramento, nel caso in cui questi edifici ricadano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 10, primo capoverso, questo obbligo non sussiste. Gli edifici in parola hanno infatti subito un sisma di elevata intensità, senza che venisse superata |
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2. IntroduzioneIl presente documento vuole fornire gli elementi informativi atti alla corretta interpretazione e ad una agevole applicazione del dispositivo di norma contenuto nel comma 10 dell’art.3 della Legge 122/2012 di conversione del D.L. 74/2012 e s.m.i., che di seguito è riportato integralmente. Le parti che si ritiene opportuno chiarire in questa sede, soprattutto dal punto di vista dell’applicazione, sono sottolineate. Legge 122/2012, art.3, comma10: 10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente |
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3. Chiarimenti sul testo della normaNei successivi paragrafi si esaminano singolarmente le parti elencate nel paragrafo precedente, forne |
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3.1 Accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esameL’accelerazione spettrale è data dal valore dello spettro di risposta elastico riferito al 5% di smorzamento. Per la sua determinazione occorre valutare il periodo proprio della struttura in esame. Il periodo proprio può essere ricavato attraverso metodi numerici e metodi sperimentali. Ci sono due aspetti impo |
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3.2 Mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologiaLe mappe di scuotimento dei terremoti della sequenza iniziata il 20 maggio 2012 costituiscono l’elaborato ottenuto secondo metodologie standardizzate a livello internazionale, che in maniera completa e omogenea consentono di stimare l’intensità delle scosse punto per punto sul t |
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3.3 Accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuovaLe norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC08) definiscono al cap. 3.2 le azioni sismiche di progetto, per i diversi stati limite da considerare nella progettazione e per le diverse classi d’uso e vita nominale. Anche se non esplicitamente detto nella norma, lo stato limite di riferimento da assumersi alla base delle presenti verifiche è lo Stato limite di salvaguardia della vita, essendo questo lo stato limite di riferimento per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti, ai sensi del punto 8.3 delle NTC08. |
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3.4 Mappa per l'individuazione delle aree ricadenti all'interno dell'isosisma MCS pari a VIIl riferimento è rappresentato dalla mappa elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile del |
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3.5 Insieme di struttura, elementi non strutturali e impiantiSi richiede che la costruzione, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento |
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3.6 Comportamento lineare elasticoLa stessa disposizione discussa nel paragrafo precedente richiede un chiarimento sulle modalità operative per la valutazione, a posteriori e sulla costruzione colpita dal terremoto, della sua uscita dall'ambito del comportamento elastico line |
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3.7 Profilo di sottosuoloLe norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC08) definiscono al punto 3.2.2, ed in particolare nella tabella 3.2.II, le categorie, ovvero i profili, di sottosuolo come di seguito riportato: A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina |
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3.8 Valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioniLe modalità di effettuazione delle verifiche della sicurezza sismica sono contenute nelle NTC08. In particolare il capitolo 8.3 specifica come, di norma, sia consentito ef |
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3.9 Livello di sicurezza della costruzioneA seguito dell'effettuazione della verifica di sicurezza della costruzione in esame, o anche a seguito dell'effettuazione dell'intervento di miglioramento sismico, il comma 10 stabilisce |
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4. Procedura di valutazione dell’accelerazione spettraleLa procedura per stabilire se sia o meno necessario effettuare la verifica di sicurezza e, eventualmente, un intervento di miglioramento sismico, ai sensi del comma10 dell'art.3 della L.122/2012, deve seguire il seguente schema: I. Valutazione dello stato della costruzione (strutture, impianti, parti non strutturali), tenendo conto di quanto specificato nei precedenti par. 3.5 e 3.6, ossia mediante accurata ispezione visiva delle parti di interesse; qualora si riscontrassero condizioni che fanno ritenere essere stato superato l'ambito di comportamento elastico, occorrerà necessariamente procedere all'effettuazione della verifica di sicurezza, oltre che ai necessari ripristini e agli interventi di miglioramento che risultassero necessari a seguito della verifica di sicurezza. Se invece la costruzione può ritenersi essere rimasta in campo elastico, si procederà con il successivo passo II. II. Determinazione delle coordinate geografiche della costruzione e posizionamento della stessa nella mappa relativa alla classe d’uso della costruzione (v. par. 3.3), in modo da valutare se il punto rappresentativo sia all’interno o all’esterno dell’area campita. III. Se il manufatto si trova anche parzialmente all’interno della suddetta area, il tecnico incaricato deve valutare che le ipotesi adottate nella redazione della mappa siano adeguate a rappresentare la situazione dell’immobile (ad esempio riguardo alla categoria di sottosuolo). Qualora il tecnico ritenga necessario procedere in maniera specifica, può valutare la condizione dell’immobile seguendo la procedura di dettaglio di seguito esposta. Tale disposizione è valida anche per aggregati di ed |
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Accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esameIl comma 10 prescrive l’utilizzo delle mappe di scuotimento (shakemaps) dell’INGV. Le mappe, presenti all’indirizzo internet http:/shakemap.rm.ingv.it, rappresentano sul territorio, per ciascun evento, i dati numerici riportati in diversi documenti della sezione download del sito, ad esempio all’interno del file grid.xml. In questo file, per ciascun punto di una griglia rettangolare centrata sull’epicentro dell’evento, sono riportati valori della pga (peak ground acceleration, ovvero massima accelerazione al suolo) e delle accelerazioni spettrali a 0.3, 1, 3 sec., stimate con il modello shakemaps. I quattro valori (pga e 3 accelerazioni spettrali) rappresentano il campionamento, per 4 periodi propri, dello spettro di risposta del particolare evento considerato, sono cioè noti i valori Si(T=0.0 s.), Si(T=0.3 s.), Si(T=1.0 s.), Si(T=3.0 s.) dello spettro di risposta all’evento i-esimo. Resta a questo punto necessario definire i valori Si(T) per periodi diversi dai 4 sopra elencati. Nel seguito si esemplifica il procedimento riferendosi al solo periodo di ritorno Tr=475 anni (classe d’uso II). Per le ragioni illustrate nel documento, si è scelto di interpolare i quattro valori con la forma spettrale di normativa Se(T, Tr=475 anni). L’interpolazione è stata fatta ai minimi quadrati. La funzione interpolante così ottenuta è indicata nel seguito con Se_i *(T, Tr=475 anni); i pedici e ed i sono inseriti a segnalare la dipendenza dalla funzione interpolante scelta ( Se(T, Tr=475 anni) ) e dall’evento i-esimo. Considerando anche i restanti periodi di ritorno, si può scrivere, in forma più generale, Se_i *(T, Tr). Questa funzione dipende ovviamente dal sito considerato, definito attraverso le sue coordinate geografiche longitudine (intesa nell’emisfero nord) e latitudine (intesa ad est di Greenwich); se si esplicita questa dipendenza, si ottiene la funzione Se_i *(T, Tr, lon, lat). |
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