Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Installazione di singoli impianti radio-televisivi in condominio
Se l’antenna condominiale non garantisce il diritto all’informazione al singolo perché, ad esempio, non gli permette di ricevere i programmi del proprio paese o lingua, è sempre salvo il diritto di installare una propria antenna personale. Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.
ASPETTI NORMATIVI - In materia di installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne servizi di comunicazione elettronica, l’art. 209 del D. Leg.vo 259/2003 prevede che i proprietari di immobili o porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
Tuttavia, secondo la disposizione in commento, le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
ASPETTI CONDOMINIALI - In generale, nell’ambito delle facoltà di godimento attribuite a tutti i partecipanti al condominio vi è quella di natura generale, insita nella comproprietà dei beni, di servirsi liberamente delle parti comuni senza alternarne la destinazione né impedirne agli altri di farne analogo uso secondo il loro diritto (art. 1102 del Codice civile, comma 1).
Nello specifico, il comma 1, art. 1122-bis del Codice civile prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, possono essere realizzati in modo da recare il “minor pregiudizio” alle parti comuni ed alle unità immobiliari di proprietà individuale, con l’accortezza di tutelare comunque il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Il comma 3 della medesima disposizione prevede che, qualorasi rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
Dunque, l’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al comma 5 dell’art. 1136 del Codice civile - ossia con il quorum delle innovazioni (maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi dell’edificio - Assemblea condominiale: tabella completa delle maggioranze per deliberare) - al fine di contemperare i contrapposti interessi, “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio”.
IL DIRITTO ALL’ANTENNA - Nel principio espresso nell’art. 21 della Costituzione rientra anche l’installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, quindi anche l’installazione di antenne sul lastrico solare condominiale. Il c.d. “diritto di antenna” consiste nella possibilità di installare la propria antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo e tutti gli accessori connessi al suo funzionamento, su proprietà altrui o condominiale. Rappresenta un diritto soggettivo perfetto di natura personale in quanto conseguente al diritto di informazione del singolo.
Siffatto diritto comprende anche la possibilità di accedere alla proprietà altrui per compiere i necessari interventi di manutenzione e riparazione degli impianti di ricezione senza che ciò arrechi danno alla proprietà altrui.
In nessun caso, comunque, può essere impedito al singolo condomino di installare o mantenere un’antenna individuale, anche nel caso in cui sia presente un’antenna centralizzata.
Le antenne, quindi, possono essere installate in qualunque parte dell’edificio, anche di proprietà altrui o comune, purché:
* non rechino pregiudizio all’uso della proprietà altrui;
* non alterino la destinazione originaria del bene;
* preservino il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio.
Nei limiti del rispetto di tali requisiti, i proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l’installazione delle antenne devono consentire l’accesso per la loro progettazione ed installazione e non possono opporsi al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto sia necessario (Trib. Castrovillari 07/08/2020, n. 694).
Tuttavia, il diritto in esame è condizionato alla comprovata necessità (App. Bari 29/04/2021, n. 829); invero, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna (Cass. civ. 21/04/2009, n. 9427: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di installazione dell’antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condomino, in quanto era possibile collocarla sul torrino scala condominiale).
Quindi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive è subordinato all’impossibilità per l’utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Cass. civ. 07/07/2017, n. 16865).
ANTENNA PARABOLICA IN PRESENZA DI ANTENNA CENTRALIZZATA - L’installazione di un’antenna satellitare eseguita dal condomino sul proprio balcone non vìola il divieto d’installazione posto dal regolamento condominiale, anche se il condominio è dotato di antenna centralizzata analogica, poiché la parabola per antenna satellitare si differenzia da quella analogica per la presenza di caratteristiche tecniche diverse che consentono la ricezione di un numero di canali (nazionali e non) sensibilmente superiore e offre una serie di servizi aggiuntivi rispetto ai normali impianti di ricezione TV (Trib. Napoli 17/05/2005).
EVENTUALE RIMOZIONE - L’installazione di un’antenna parabolica di notevoli dimensioni sulla facciata di un condominio, essendo lesiva del decoro dell’edificio, è contraria ai canoni di utilizzo della cosa comune fissati dagli artt. 1102 e 1120 del Codice civile (Trib. Milano 25/10/2001). Pertanto, nel caso in cui sia possibile una diversa sistemazione (in posizione più defilata), va senz’altro ordinata la rimozione dell’antenna (Trib. Roma 25/07/2006, n. 16678).
SOLUZIONE AL QUESITO Senza pregiudizio del condominio, l’assemblea non può deliberare la rimozione dell’antenna parabolica installata da un condomino sul lastrico solare di proprietà comune. Una delibera del genere sarebbe nulla perché in contrasto con la normativa che accorda al condomino la facoltà d’installare l’antenna sulle parti comuni. Tuttavia, chi intende installare un’antenna parabolica deve tenere conto che il suo diritto all’utilizzo del bene comune non deve precludere lo stesso utilizzo da parte degli altri condomini. Quindi, se ad esempio gli spazi utilizzabili sono ristretti e si va ad istallare un’antenna di dimensioni tali da impedire agli altri un analogo utilizzo, si andrebbe a compiere un atto non consentito. Ciò porterebbe l’assemblea a suggerire uno spazio alternativo per l’installazione. |