N107 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 125, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 10, della L. 10/12/2012, n. 219, così recitava:

“Art. 284. - Legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2025

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo

31/03/2025