N187 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 388 - (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

a) le associazioni a carattere regionale;

b) le associazioni a carattere locale;

c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;

d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 395 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dal presente testo unico da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).”

Dalla redazione