N173 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 371 - (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Nel regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:

a) abbiano la sede legale in un comune della regione;

b) esercitino le attività di cui all’art. 2 della legge 266/1991;

c) risultino in possesso dei requisiti previsti all’articolo 372.

3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.

4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:

a) attività sociali;

b) attività sanitarie;

c) attività culturali ed artistiche;

d) attività scientifiche;

e) attività educative;

f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;

g) attività turistico-naturali;

h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;

i) attività di protezione civile.

5. Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.

6. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.”

Dalla redazione