N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 06/08/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 43 - (Fonti di finanziamento)

1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell'Unione europea destinati all'edilizia socio-abitativa;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti di attuazione della presente legge;

c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 38;

h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l'applicazione sono esercitate tramite le Ater; conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell’articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.”

Dalla redazione

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