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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 29/05/2024, n. 85
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 29/05/2024, n. 85
- Avviso di rettifica in G.U. 12/08/2024, n. 188
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Premessa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l’articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania», e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera l-quater, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli Stati membri dell’Unione europea delle professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento del sistema di formazione dell’assistente bagnanti e |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o |
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Art. 3. - Addestramento e formazione1. L’attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) è |
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Art. 4. - Requisiti degli enti formatori e delle singole articolazioni o affiliazioni locali1. L’autorizzazione all’attività di addestramento e formazione è rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 5 all’ente formatore richiedente in possesso dei seguenti requisiti: a) avere personalità giuridica; b) prevedere nello statuto o nell’atto costitutivo l’esercizio dell’attività di primo soccorso, dell’attività motoria in ambiente acquatico e dell’attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti; c) non avere scopo di lucro; d) avere presenza diffusa nel territorio nazionale e operare con almeno ventisei articolazioni o affiliazioni locali stabilmente presenti sul territorio di almeno tredici regioni in cui poter svolgere l’attività di addestramento e formazione; e) possedere esperienza nell’attività di primo soccorso e nell’attività motoria nell’ambiente acquatico documentata, oltre che con l’atto costitutivo o lo statuto, con il |
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Art. 5. - Istanza e rilascio dell’autorizzazione1. L’istanza per svolgere l’attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), è presentata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera a mezzo raccomandata o posta elettronica certifica |
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Art. 6. - Diffida1. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività da parte degli enti formatori o dei responsabili delle articolazion |
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Art. 7. - Sospensione dell’attività delle articolazioni o affiliazioni locali1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale quando: a) l’ente formatore non ottempera, nei termini assegnati con la diffida di cui all’articolo 6, |
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Art. 8. - Sospensione dell’autorizzazione dell’ente formatore1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa diffida, sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’atti |
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Art. 9. - Decadenza dell’autorizzazione1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di formazione e addestramento dell’ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sosp |
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Art. 10. - Corsi di formazione1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell’articolo 5. 2. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l’obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell’ambito del salvamento acquatico. 3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed è suddiviso: a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12; b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina; c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni. La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo. 4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed è suddiviso: a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11; b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina; |
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Art. 11. - Soggetti ammessi ai corsi di formazione1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età; |
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Art. 12. - Commissione d’esame per il rilascio delle abilitazioni1. Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti presso l’ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente: a) il rappresentante legale dell’ente for |
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Art. 13. - Esame per il rilascio delle abilitazioni1. I soggetti che intendono sostenere l’esame per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all’ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso. 2. L’esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pr |
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Art. 14. - Abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento bagnanti1. I brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell’articolo 5 al ter |
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Art. 15. - Svolgimento dell’attività di assistente bagnanti1. Al fine dello svolgimento dell’attività, l’assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti |
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Art. 16. - Validità dei brevetti1. I brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), hanno validità di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un’istanza a un ente formatore, il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di validità di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo secondo il modello di cui all’Allegato V. 2. All’istanza di rinnovo di cui al com |
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Art. 17. - Attività di vigilanza1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e le Autorità marittime coordinano e programmano le attività ispettive, di vigilanza |
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Art. 18. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 19. - Disposizioni transitorie, finali e abrogazione1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 3. I brevet |
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Allegato I - (articolo 4, comma 3) ARREDAMENTO, ATTREZZATURA TECNICA E MATERIALE DIDATTICO DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 3Arredamento a) una cattedra ed un tavolo per insegnante; b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa o altro sistema di proiezione delle immagini; c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula |
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Allegato II (articolo 11, comma 1, lettera e) e articolo 13, comma 3) - PROVE PRATICHEArticolo 1. - Prova pratica di ammissione al corso di formazione 1. La prova pratica di ammissione al corso di formazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e) del regolamento verifica l’adeguatezza delle abilità natatorie dei candidati attraverso le seguenti prove: 1. nuoto consecutivo per 150 metri con tecnica libera; 2. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile libero; 3. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile dorso; 4. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile rana; 5. nuoto consecutivo sott’acqua per 12,5 metri; 6. restare venti secondi in posizione verticale |
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Allegato IV - (articolo 13, comma 7) - Modello di brevetto rilasciato dagli enti formatori |
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Allegato VII - (articolo 16, comma 3) - Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all’esercizio di assistente bagnanti dopo cinque anni dall’ultima scadenza mediante la ripetizione della prova di cui agli articoli 2 e 3 dell’Allegato IIParte di provvedimento in formato grafico |
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