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23/07/2024

Tende da sole, pergole bioclimatiche e vetrate, nuove opere in edilizia libera

Il D.L. 69/2024 (Decreto "Salva casa") ha ampliato l’elenco delle opere che si possono realizzare in regime di edilizia libera, includendovi le tende da sole, le pergole bioclimatiche e le VEPA sui porticati.

Il D.L. 29/05/2024, n. 69 ha modificato, tra l'altro, l’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che definisce le opere che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, con particolare riferimento alle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e alle opere di protezione dal sole. Di seguito le novità anche a seguito delle modifiche al nuovo Decreto inserite dalla legge di conversione.

VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI - Le VEPA, già rientranti nell’edilizia libera, sono dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche e impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici.
Le strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Con il D.L. 69/2024 viene specificato che le VEPA possono essere realizzate, oltre che sui balconi aggettanti e logge rientranti all'interno dell'edifico (come già previsto), anche sui porticati. Fanno eccezione - e quindi non rientrano nell'edilizia libera - i porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.

TENDE DA SOLE E PERGOLE BIOCLIMATICHE - Il D.L. 69/2024 inserisce inoltre la lettera b-ter) al suddetto art. 6, D.P.R. 380/2001. Tale disposizione prevede che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
In ogni caso, le suddette opere:
- non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici,
- devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e
- devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Dalla redazione