N87 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 09/12/2016, n. 20 e poi abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 29 - Regime differenziato

1. Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C-bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito di ciascuna Unione, le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dai Comuni di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26, ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nell'Unione comprendente il capoluogo della Regione, lo statuto può prevedere che i Comuni esercitino nelle forme di cui all'articolo 27 le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), esclusa la gestione del personale, lettera c), lettera d), escluso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), lettere f), i) ed m)."

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