Articolo prima sostituito dalla L.R. 28/06/2016, n. 10 e poi abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 27 - Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata

1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

a) a decorrere dal 1° luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

1) opere pubbliche e procedure espropriative;

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

3) procedure autorizzatorie in materia di energia;

4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

5) edilizia scolastica e servizi scolastici;

5-bis) gestione dei servizi tributari;

c) a decorrere dal termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, le restanti materie e attività di cui alla lettera b).

2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

3. Nell’ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell’Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all’articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell’Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l’esercizio delle funzioni in forma singola.

4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 possono essere derogate nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l’ANCI Friuli Venezia Giulia propone i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.

4-bis. comma abrogato dalla L.R. 28/12/2017, n. 44

5. Le soglie demografiche indicate al comma 3 sono ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'articolo 4 della legge n. 38/2001."

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