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L. R. Piemonte 18/04/2024, n. 18

Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale.
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Art. 1. - (Finalità)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto e degli

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Art. 2. - (Definizione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico)

1. Le tipologie di interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico di cui all’articolo 1, eseguibili dalla Regione in amministrazione diretta sono:

a) manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale;

b) manutenzione della viabilità silvo-pastorale;

c) manutenzione della rete escursionistica regionale ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio e

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Art. 3. - (Interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale regionale)

1. La Regione, anche con l’impiego degli addetti forestali regionali di cui all’articolo 9, cura il patrimonio silvo-pastorale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 4/200

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Art. 4. - (Vivai forestali di proprietà regionale)

1. La Regione programma, pianifica e gestisce l’attività dei vivai forestali di proprietà regionale.

2. La Regione cura i vivai di cui al comma 1 in amministrazione diretta con l’impiego degli addetti forestali regionali di cui all’articolo 9.

3. I vivai forestali di proprietà regionale sono parte costitutiva del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e del centro regionale per la castanicoltura di cui all’articolo 24 della legge regionale 4/2009 e

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Art. 5. - (Manutenzione dei beni funzionali alla sistemazione idraulico forestale)

1. La Regione esegue, anche in amministrazione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà regionale fu

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Art. 6. - (Interventi di supporto ad attività fitosanitarie e di lotta alle specie vegetali esotiche invasive)

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Art. 7. - (Interventi di supporto all’attività di protezione civile)

1. La Regione si avvale degli addetti forestali regionali di cui all’articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all’attività di pro

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Art. 8. - (Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, che sono eseguiti in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali di cui all’articolo 9.

2. La Giunta regionale adotta il programma triennale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il programma è diviso in sezioni corris

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Art. 9. - (Personale regionale addetto alla sistemazione idraulico forestale)

1. Gli addetti alla sistemazione idraulico forestale sono dipendenti regionali con rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria di natura privatistica ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contra

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Art. 10. - (Reclutamento degli addetti forestali regionali)

1. Il reclutamento degli addetti forestali regionali di cui all’articolo 9 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblici

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Art. 11. - (Beni mobili regionali destinati alla sistemazione forestale e ai vivai)

1. I beni mobili destinati all’attività di sistemazione forestale e di cura dei vivai forestali di proprietà regionale sono indicati in un’apposi

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Art. 12. - (Legname, servizi ecosistemici e altre utilità ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici e di altre utilità e per la vendita del legname,

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Art. 13. - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 4/2009)

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

“3. I beni immobili del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale di cui al comma 1, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione

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Art. 14. - (Abrogazione)
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Art. 15. - (Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato “Redditi da vendita di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) prodotti dai vivai forestali”, nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 3010000 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), categoria 3010100 (Vendita di beni).

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato “Redditi da vendita del legname e delle utilità ritratte dal patrimonio silvo-pastorale di prop

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