Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge.”.

2. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “per tali comuni” sono soppresse.”

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