Articolo sostituito dall'Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111, la presente modifica ha efficacia esclusivamente per le istanze di contributo per le quali gli interventi edilizi non risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

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