Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, del D. Pres. R. 18/08/2022, n. 0108/Pres., così recitava:

"Art. 51 - (Acquisizione indirizzi di posta elettronica certificata)

1. In conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e al fine di semplificare il processo di riclassificazione, tutte le comunicazioni tra la Direzione centrale e le residenze per anziani oggetto di nuova classificazione devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, le residenze comunicano il proprio indirizzo PEC alla Direzione centrale entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento."

Dalla redazione