N128 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima aggiunto dalla L.R. 05/12/2013, n. 21 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 104 bis - Subingresso negli stabilimenti balneari

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applica l’articolo 92 bis.”

Dalla redazione

Back to top