Articolo prima sostituito dalla L.R. 04/04/2013 n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 57 - Aggiornamento della classificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l’aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.”

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