N67 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 04/04/2013 n. 4. L’articolo 95 così recitava: “Art. 95 - Comunicazione dei prezzi - 1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a novanta giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81. La comunicazione è effettuata su apposito modulo fornito dall'Amministrazione regionale.

3. Coloro che hanno ottemperato l'obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1° giugno al 31 dicembre successivo.

4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.

5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.”

Dalla redazione