Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10-bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 10-bis - Agevolazioni sull’IRAP

1. La legge finanziaria provinciale può individuare specifiche agevolazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall’articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea, a favore dei beneficiari indicati nell’articolo 2.”"

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