Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12/02/1996, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 30, comma 10, della L.P. 22/04/2014, n. 1, così recitava:

"Art. 6 - Comitato tecnico-consultivo dei trasporti

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnica della Provincia in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale, il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.

2. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

a) fornire alla Giunta provinciale un parere sulle questioni che essa intende sottoporre al comitato stesso;

b) proporre alla Giunta provinciale iniziative intese a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi;

c) esprimere i pareri nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, con funzione di presidente;

b) dal dirigente del servizio comunicazioni e trasporti, con funzione di vicepresidente;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento;

d) dal direttore o responsabile d'esercizio della società di cui all'articolo 4;

e) dal sovrintendente scolastico;

f) da due esperti in materia di trasporti designati congiuntamente dalle associazioni degli imprenditori della provincia di Trento;

g) da due esperti in materia di trasporti designati uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM);

h) da due esperti in materia di trasporti designati dai comuni titolari di servizio di trasporto urbano, ai sensi dell'articolo 22;

i) da un esperto in materia di trasporti designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

l) da tre esperti in materia di trasporti ciascuno dei quali designato da ognuna delle tre organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

4. Un funzionario del servizio comunicazioni e trasporti svolge le funzioni di segretario.

5. In corrispondenza di ciascun componente effettivo è, con le stesse modalità, nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

6.abrogato

7. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura ed i suoi membri possono essere confermati.

8. Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

9. Il comitato è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6."

Dalla redazione