Comma abrogato dall'art. 57, comma 1, della L.R. 05/08/2020, n. 7, così recitava:

“19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Requisiti strutturali)

1. La superficie interna netta dell’asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.

2. La superficie esterna dell’asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.”;

b) al quarto comma dell’articolo 6 le parole “del regolamento relativo alle norme di progettazione” sono soppresse;

c) il primo comma dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1. Il rapporto numerico tra personale dell’asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:

a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;

b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.”;

d) al primo comma dell’articolo 31, le parole “al regolamento relativo alle norme di progettazione e realizzazione degli asili nido” sono soppresse;

e) l’articolo 35 è abrogato.”

Dalla redazione