Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 25/08/1966, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 14, così recitava:

"Art. 10

1. Per le interessenze od associazioni agrarie costituite o che vengono costituite allo scopo di utilizzare determinati terreni di proprietà di un Comune o di una frazione di Comune, lo statuto sarà approvato dalla Giunta comunale rispettivamente dall'amministrazione frazionale e diventerà efficace coll'omologazione della Giunta provinciale. Se l'approvazione dello statuto viene negata in tutto o in parte, deciderà, su ricorso degli interessati, a norma dell'art. 14, terzo comma, la Giunta provinciale."

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