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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 271
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 271
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 271
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 271
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 271
- Delib. ANAC 10/01/2024, n. 65
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Premessa |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell’Autorità; d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; |
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Art. 2 - Oggetto1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di: a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato II.12 e II.14 al codice; |
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Art. 3 - Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora: a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice; b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell’ente concedente o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice; c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell’Allegato II.12 al codice; |
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Art. 4 - Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui: a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 222, comma 13 del codice; b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell’affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso de |
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Art. 5 - Violazione da parte delle S.O.A.1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell’Autorità, sono individuate nell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Alleg |
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Art. 6 - Violazioni accertate nell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici1. Le violazioni accertate nell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici sono soggette al potere sanzionatorio dell’ |
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Art. 7 - Diritto di accesso1. L’accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall’Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restand |
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Art. 8 - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilit� |
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Art. 9 - Comunicazioni1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta |
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Art. 10 - Segnalazioni e attività di vigilanza1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte: a) di qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità. b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare l’inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all’art. 222, comma 9 del codice; |
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Art. 11 - Richiesta informazioni inadempimento1. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l’inadempimento o l’esibizione di documenti non veritieri all’ufficio competente indicando anche la casella di |
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Art. 12 - Archiviazioni1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell’avvio del procedimento di cui all’art. 13, nei casi: |
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Art. 13 - Contestazione dell’addebito1. La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell’atto di contestazione, deve essere presente l’indicazione: a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massim |
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Art. 14 - Fase istruttoria1. Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 13. Essi hanno facoltà di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti |
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Art. 15 - Audizioni1. Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari de |
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Art. 16 - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi: a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 17; b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a); |
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Art. 17 - Comunicazione di risultanze istruttorie1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una d |
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Art. 18 - Conclusione del procedimento1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell’elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all’art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può: a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; |
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Art. 19 - Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre: a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di d |
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Art. 20 - Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre: a) l’archiviazione del procedimento; b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai se |
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Art. 21 - Criteri per la quantificazione delle sanzioni1. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i criteri di cui all’art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare: |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. |
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