La Sent. Corte Cost. 12/05/2023, n. 93 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, unico vigente della legge, inizialmente abrogato dall'art. 271, comma 1, lett. p), della L.R. 21/01/2015, n. 1 e poi reviviscente (dal 26/11/2016) ai sensi della modifica all'art. 271, comma 1, lett. p) ad opera dell'art. 53, comma 1, della L.R. 23/11/2016, n. 13.

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