Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 3 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 16/2002

1. All’articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole “, nonché a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che prevedano l’accordo con gli enti locali territoriali per l’esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro” sono soppresse;

b) il comma 8 bis, come aggiunto dall’articolo 203, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2012, è abrogato.”

Dalla redazione