Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.R. 03/12/2007, n. 27, così recitava:

"Art. 21 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28/1999)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28/1999, come sostituiti dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.63.2.448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8799 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'inserimento in fine delle parole ", nonché a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione"."

Dalla redazione