Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 6, del D. Leg.vo 231/2002, come modificati dal D. Leg.vo 192/2012, a decorrere dal 01/01/2013, i termini disposti dall’art. 141, commi 1, 3 e 9, del D. Leg.vo 163/2006 sono da intendersi modificati come segue: pagamento delle rate di saldo: 30 gg. dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a meno che non sia previsto nella documentazione di gara e pattuito espressamente un termine maggiore, che comunque non può essere superiore a 60 gg., e purché ciò sia giustificato in ragione della natura o dell’oggetto del contratto, o comunque da circostanze esistenti al momento della sua conclusione; emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione: i termini di 6 mesi e 3 mesi (rispettivamente per il certificato di collaudo e per il certificato di regolare esecuzione) sono ancora applicabili unicamente se previsto nella documentazione di gara ed espressamente pattuiti, ed in mancanza si applica il termine ordinario di 30 gg..

Dalla redazione