Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 57.

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate nel triennio 1981-1983 le seguenti spese:

a) lire 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 10, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

b) lire 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 11, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

c) lire 5.000 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio 1981;

d) lire 14.200 milioni per la dotazione del fondo di cui all'art. 27, di cui 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

e) lire 6.800 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 17 e 25, di cui 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

f) lire 3.000 milioni per iniziative promozionali ai sensi dell'art. 28, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

g) lire 3.000 milioni per interventi a favore dell'occupazione ai sensi degli articoli 30 e 31, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

h) lire 6.000 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 34, 39 e 40, limitatamente alle operazioni leasing, e 41, di cui 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

i) lire 5.300 milioni per la concessione di contributi sulle operazioni CONFIDI ai sensi dell'art. 40, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

l) lire 2.000 milioni per conferimenti al CONFIDI ai sensi dell'art. 42, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

m) lire 26.700 milioni per le aree di interesse provinciale di cui all'art. 45, dei quali 7.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

n) lire 11.000 milioni per le aree di interesse comunale di cui all'art. 50, dei quali 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

o) lire 3 milioni, quale spesa presunta per compensi ai membri della commissione prevista all'art. 6, di cui 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1981;

p) lire 100 milioni, quale spesa presunta a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 per l'assunzione del personale previsto all'art. 55.

2. Le quote dei limiti di impegno e delle altre spese indicate al comma precedente, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, saranno stabilite con la legge finanziaria annuale, fermo restando, nel primo caso, che la spesa complessiva nel triennio non dovrà superare gli importi seguenti:

lire 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera a);

lire 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera b);

lire 12.800 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera e);

lire 11.400 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera h).

3. Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1981 saranno iscritte nel bilancio provinciale come segue:

lire 1.000 milioni, di cui alla lett. a), dal 1981 al 1985;

lire 1.000 milioni, di cui alla lett. b), dal 1981 al 1985;

lire 2.000 milioni, di cui alla lett. e), dal 1981 al 1990;

lire 1.700 milioni, di cui alla lett. h), dal 1981 al 1990.

4. Le annualità relative ai limiti di impegno che saranno posti a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 ai sensi del secondo comma del presente articolo, saranno iscritte nel bilancio provinciale a decorrere dal 1982, rispettivamente dal 1983, per la durata di anni 5, ove trattisi dei limiti di impegno di cui alle lettere a) e b) per la durata di anni 10, ove trattisi di limiti di impegno di cui alle lettere e) ed h) del primo comma del presente articolo.

5. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

quanto alle spese indicate alle lettere da a) ad n), per complessive lire 27.900 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4);

quanto alla spesa indicata alla lett. o), per lire 1 milione, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

6. Alla copertura degli oneri previsti al primo comma del presente articolo, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, si provvede:

quanto alle spese indicate alle lettere da a) ad n), per complessive lire 82.500 milioni, con una ulteriore quota di lire 55.774 milioni delle disponibilità accantonate sul fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4) e con una quota di lire 26.726 milioni delle disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 7, settore 3, stanziamenti per nuovi interventi legislativi;

quanto alle spese indicate alla lett. o), per lire 2 milioni, e alla lett. p), per lire 200 milioni, con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 1, settore 2, stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

7. Per i fini indicati al comma precedente, la quota residua di lire 55.774 milioni sul fondo globale di cui al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso viene dichiarata indisponibile per altre spese a carico dell'esercizio finanziario in corso, trattandosi di mezzi finanziari assegnati dallo Stato ai sensi dello Statuto di autonomia, con vincolo di destinazione. Detta quota sarà accertata tra le economie dell'esercizio finanziario 1981 e sarà reiscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tramite l'applicazione al bilancio stesso di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, secondo le disposizioni della relativa legge finanziaria.”

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