1. La domanda di contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori è presentata on line mediante l’applicativo informatico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale.
2. Il titolare di Carta Famiglia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, presenta un’unica domanda di contributo, dal 1° marzo ed entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l’inammissibilità, riferita ai versamenti complessivamente sostenuti nell’anno precedente per tutti i figli minori ai quali è stata aperta e intestata una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensionistico iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla COVIP, corredata da copia del contratto di polizza intestata al minore e dalla