Responsabilità del progettista per inidoneità della costruzione rispetto alla natura del suolo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/11/2017

Responsabilità del progettista per inidoneità della costruzione rispetto alla natura del suolo

La Corte di Cassazione, con la Sent. C. Cass. 09/11/2017, n. 26552, ha chiarito che, per non incorrere nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 del Codice civile, il progettista (unitamente all'appaltatore) deve verificare e considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità del progettista ex art. 1669 Codice civile relativamente al mancato innalzamento del piano di campagna e la progettazione - e costruzione - di un piano interrato in area esondabile, senza tenere debitamente conto della condizione dell’area di sedime dell’erigendo fabbricato.

Dalla redazione