Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 12/02/2001, n. 3, così recitava:

“Art. 18 - Rapporto finale

1. L'ufficio competente all'istruttoria del progetto, entro 10 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R., redige un rapporto finale, illustrativo dell'istruttoria compiuta, e lo trasmette all'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo.”

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