N42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 7 - Aree sensibili

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono considerate aree sensibili quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività e insediamenti che comportino già notevoli effetti sull'ambiente.

2. Le aree sensibili sono individuate dal regolamento di esecuzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici di adeguamento al Piano urbanistico regionale e, per i Comuni non adeguati, del Piano urbanistico regionale, nonché degli strumenti della programmazione economica e sociale, generale e di settore.

3. Il regolamento di esecuzione individua altresì le categorie di opere localizzate nelle aree sensibili, diverse da quelle già individuate ai sensi dell'articolo 6, che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b).”

Dalla redazione